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Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato d.l. 08.04.2020 N.22

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato d.l. 08.04.2020 N.22

Si comunica che è stato pubblicato in G.U. il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

Al fine di fare chiarezza su quano fino ad oggi riportato dai media, si ritiene opportuno evidenziare alcuni degli articoli del D.L. in oggetto:

Art. 1 Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020:

1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalita' dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessita' degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

3.Nel caso in cui l'attivita' didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;

Art. 2 Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021

3. In corrispondenza della sospensione delle attivita' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonche' del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalita' del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.

Alla luce di quanto sopra riportato, si sottolinea che, ad oggi, nessun provvedimento legislativo autorizza ammissioni d’ufficio alla classe successiva e che la didattica a distanza rimane l’unico strumento utilizzabile per garantire e assicurare la continuità degli apprendimenti.

Pur nella consapevolezza che il percorso intrapreso presenta ancora aspetti problematici di varia natura, il sottoscritto invita quanti in indirizzo a proseguire con impegno e partecipazione nelle attività fino ad oggi effettuate in attesa delle ordinanze previste dall’art. 1 comma1 del D.L. in oggetto.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giuseppe Finocchiaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lg. n.39/1993

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